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DM 8 gennaio 2021: le modifiche che non richiedono più il collaudo

Aggiornata il 22 settembre 2026

La risposta breve: dal 2021 quattro famiglie di modifiche non richiedono più il collaudo in Motorizzazione. Il DM 8 gennaio 2021, attuativo dell’art. 78 del Codice della Strada come semplificato dal DL 76/2020, consente di installarle con la sola certificazione di corretto montaggio dell’installatore, aggiornando poi la carta di circolazione per via documentale in 3-5 giorni lavorativi.

Da dove nasce il decreto

Fino al 2020 l’art. 78 del Codice della Strada trattava ogni modifica allo stesso modo: visita e prova in Motorizzazione, code comprese. Il DL 76/2020 “Semplificazioni” ha introdotto la possibilità di individuare con decreto le modifiche esonerabili, e il DM 8 gennaio 2021 è quel decreto. La logica è semplice: se il dispositivo è omologato, se lo installa un professionista e se il veicolo è fra quelli per cui è previsto, la verifica dello Stato non aggiunge nulla.

L’elenco esatto

Intervento Veicoli Condizione
Gancio di traino M1 e N1 dispositivo omologato (UN/ECE R55) per quel modello
Doppi comandi veicoli per esercitazioni di guida kit idoneo al modello
Dispositivi guida disabili M1 con conducente titolare di patente speciale codici prescritti dalla Commissione Medica Locale
Serbatoio GPL veicoli già a GPL serbatoio equivalente omologato R67

Ogni riga ha la stessa struttura: dispositivo omologato + installatore professionale + dichiarazione = niente collaudo.

Qualche dettaglio che conviene conoscere prima di ordinare i pezzi. Il gancio vale su M1 (auto e autocaravan) e N1 (commerciali fino a 3,5 t), e l’omologazione R55 deve essere riferita a quel modello, non a una famiglia generica. Per i dispositivi di guida contano i codici armonizzati che la Commissione Medica Locale ha riportato sulla patente speciale: acceleratore a cerchiello, freno a leva, pomello al volante. I serbatoi GPL hanno vita utile di dieci anni, e alla scadenza la sostituzione con uno equivalente rientra nella procedura semplificata.

Come funziona la procedura

  1. L’officina installa il dispositivo a regola d’arte e lo prova.
  2. Redige la dichiarazione di corretto montaggio secondo il modello ministeriale, allegando la documentazione di omologazione del dispositivo.
  3. La pratica di aggiornamento della carta di circolazione viene presentata per via documentale: il veicolo non va portato in Motorizzazione. Il tagliando di aggiornamento arriva in genere in 3-5 giorni lavorativi e si conserva con la carta di circolazione.

Cosa resta fuori

  • Gli stessi dispositivi su veicoli diversi da M1/N1, per esempio un gancio su un autocarro N2, o su macchine operatrici: serve la visita e prova.
  • Gli allestimenti strutturali, cioè pianali ribassati, gru, cassoni, celle frigo, camperizzazioni: sempre art. 78 con collaudo al CPA.
  • I dispositivi non omologati per il veicolo specifico e le installazioni artigianali.

Per tutti questi vale l’art. 78 classico, che per i nostri clienti significa una giornata di collaudo.

Perché cambia le carte in tavola

Prima del 2021 anche un semplice gancio di traino significava prenotare una visita in Motorizzazione, con settimane di attesa e il veicolo fermo il giorno della prova. Oggi lo stesso intervento si chiude in officina in giornata: per autoscuole, flotte e privati la differenza è tra un pomeriggio e un mese.

È anche il criterio con cui dividiamo i nostri servizi. La Linea A “pronti subito” è esattamente il perimetro di questo decreto: non ha coda perché non dipende dal calendario di un Centro Prova. Quando un cliente ci chiede un gancio o dei doppi comandi, la risposta non è “vediamo quando c’è posto”, è “quando vuoi”.

In sintesi

  • Il DM 8 gennaio 2021 attua l'art. 78 CdS semplificato dal DL 76/2020: alcuni dispositivi si installano senza visita e prova.
  • Interventi inclusi: gancio di traino su M1/N1, doppi comandi per esercitazioni di guida, dispositivi per conducenti con disabilità, sostituzione del serbatoio GPL con uno equivalente.
  • Al posto del collaudo basta la certificazione di corretto montaggio dell'installatore; la carta di circolazione si aggiorna per via documentale in 3-5 giorni.
  • La semplificazione vale solo per veicoli M1 e N1 (per il gancio) e per dispositivi omologati per quel veicolo.
  • Fuori da questi casi resta l'obbligo di visita e prova al CPA ex art. 78 CdS.

Domande frequenti

L'officina può essere una qualsiasi?

No: la certificazione va redatta dall'installatore professionale secondo il modello previsto dal decreto, con officina in regola con i requisiti. È il motivo per cui conviene passare da un canale strutturato.

Devo comunque aggiornare il libretto?

Sì: la modifica va annotata sulla carta di circolazione. Cambia il come (pratica documentale, senza portare il veicolo), non il se.

Il gancio su un camper M1 rientra?

Sì, il gancio su M1 rientra nella procedura semplificata, camper compresi, purché il dispositivo sia omologato per quel telaio.

Quanto si risparmia rispetto a prima del 2021?

Soprattutto tempo: si passa da settimane, fra prenotazione della visita in Motorizzazione e fermo del mezzo il giorno della prova, a pochi giorni con il veicolo sempre operativo. Il risparmio in denaro sta nei mancati fermi più che nei diritti da versare.

Fonti

Approfondimenti su questo tema

Casi concreti, costi e procedure che partono da questa guida.

La teoria è qui. La pratica la facciamo noi.

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